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Tempi d'attesa

Tempi d'attesa

L’allungamento dei tempi d’attesa, soprattutto delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, è uno dei problemi più importanti della sanità, e per questo il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie hanno progressivamente adottato dei provvedimenti per tentare di contenerli.
L’ultimo di questi provvedimenti, nel rispetto del Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2010-2012, è la deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 21.06.2011.

Tutte le richieste delle prestazioni specialistiche ambulatoriali devono riportare l’indicazione della classe di priorità, cioè il tempo massimo entro il quale la prestazione deve essere erogata (10 giorni, 30/60 giorni, 180 giorni) e le Aziende devono indicare le strutture nelle quali si impegnano a garantire il rispetto dei tempi. Lo specialista deve assicurare la presa in carico del paziente, prescrivendo direttamente e prenotando gli accertamenti successivi.

Per i cittadini, oltre al diritto a tempi certi, anche dei doveri: chi non disdice in tempo la prenotazione o non ritira il referto dovrà pagare, rispettivamente, il ticket o il costo intero, anche se esente.

L’obbligo del rispetto dei tempi d’attesa vale solo per i cittadini assistiti dalle rispettive Aziende Sanitarie. Anche gli assistiti di altre Aziende o di altre Regioni possono accedere alle prestazioni, ma senza la garanzia del rispetto dei tempi d’attesa previsti.

Mensilmente viene effettuato dall’Azienda il monitoraggio dei tempi d’attesa delle principali prestazioni specialistiche ambulatoriali, i cui risultati vengono messi a disposizione dei cittadini su questo sito (cosidetto "monitoraggio ex ante").

Trimestralmente i dati delle prenotazioni vengono analizzati ed elaborati per ottenere altre informazioni, quali, ad esempio, la percentuale di prestazioni erogate che rispettano il tempo standard per la classe di priorità indicata e il tempo medio d'attesa. Questi i dati a partire dall'anno 2011 (cosiddetto "monitoraggio ex post"):




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